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Comunità energetiche rinnovabili (CER) 

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono soggetti giuridici definiti dal decreto legislativo 199/21 e regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) attraverso le delibere 318/2020/R/eel e 727/2022/R/eel. Queste comunità coinvolgono volontariamente persone o entità situate vicino agli impianti di produzione di energia rinnovabile. L’obiettivo delle CER è promuovere la condivisione dell’energia prodotta, che viene gestita e controllata dalla comunità stessa.

Le persone e le entità coinvolte possono includere cittadini privati, attività commerciali, enti pubblici locali o piccole e medie imprese. 

Nel caso di imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale, ed inoltre, il codice ATECO prevalente dell’impresa privata deve essere diverso dai codici 35.11.00 (Produzione di energia elettrica) e 35.14.00 (Commercio di energia elettrica).

La partecipazione è volontaria e mira all’autoconsumo di energia, non per ottenere profitto, ma per beneficiare economicamente, socialmente ed ecologicamente dell’area in cui operano.

I partecipanti condividono il consumo di energia prodotta da uno o più impianti di energia rinnovabile e collaborano per produrre e consumare l’energia all’interno di un’area geografica specifica. 

In queste configurazioni, l’energia autoconsumata viene remunerata tenendo conto dei costi di esercizio delle reti elettriche, che sono in media evitati grazie alla vicinanza tra produzione e consumo di energia nello stesso arco temporale.

Per ulteriori informazioni sull’energia condivisa, l’autoconsumo e gli incentivi, si può consultare il sito di ARERA nella sezione dedicata al Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD).

Come costituire una CER

Con la delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che regola le modalità per promuovere l’autoconsumo diffuso nelle configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, inclusi le Comunità Energetiche. 

Secondo le disposizioni regolamentari e legislative, per beneficiare degli incentivi sull’energia autoconsumata, i punti di connessione all’interno di una configurazione devono trovarsi nell’area convenzionale associata alla stessa cabina primaria. L’energia elettrica effettivamente autoconsumata viene calcolata all’interno di quest’area convenzionale, come stabilito dall’articolo 10 del TIAD, e viene valorizzata maggiormente per tenere conto dei costi evitati delle reti elettriche grazie alla vicinanza tra produzione e consumo nello stesso periodo.

Il TIAD entra in vigore a partire dalla data più recente tra il 1° marzo 2023 e la data di attuazione del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, che riguarda gli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica.

Prima di queste date, rimane in vigore la normativa transitoria prevista dalla deliberazione 318/2020/R/eel e l’Allegato A ad essa associato. In base a questa normativa, i distributori possono fornire, su richiesta specifica, informazioni precise sulla cabina secondaria che alimenta ciascun punto di prelievo (POD), identificata da un codice convenzionale univoco per garantire la riservatezza.

I requisiti richiesti

Secondo la delibera 727/2022/R/eel, i principali requisiti indicati nel Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) per accedere agli incentivi previsti sono i seguenti:

  • I partecipanti, chiamati azionisti o membri, possono essere persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali. Tuttavia, per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale.

  • I punti di connessione all’interno della configurazione devono essere situati nella parte della rete di distribuzione associata alla stessa cabina primaria, secondo le mappe definite dai distributori.

  • Sono ammessi impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili con una potenza fino a 1 MW.

  • Gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili devono essere entrati in funzione dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 dell’8 novembre 2021. Inoltre, possono essere inclusi impianti entrati in funzione prima di questa data, a condizione che la loro potenza nominale totale non superi il 30% della potenza complessiva della Comunità Energetica Rinnovabile.
Direttive Europee e quadro normativo italiano

Nel contesto economico e geopolitico attuale, diventa sempre più importante promuovere politiche ecologiche. I governi di tutto il mondo sono spinti non solo dall’emergenza climatica, ma anche dall’innovazione continua.

L’Unione Europea si è impegnata da alcuni anni come promotore principale in questa direzione. 

La Direttiva RED 2009/28/CE, inclusa nel primo pacchetto Clima Energia, ha gettato le basi per sostenere gli investimenti nelle tecnologie di generazione di energia da fonti rinnovabili. Ha stabilito obiettivi, tra cui la riduzione delle emissioni del 20% rispetto ai livelli del 1990 e una quota del 20% di energia rinnovabile nei consumi finali entro il 2020.

Il Clean Energy Package, composto da diverse direttive, mira a ridurre le emissioni comunitarie del 40% entro il 2030 e ad aumentare la quota di energia rinnovabile nei consumi finali al 32%.

La Direttiva UE 2018/2001, conosciuta anche come RED II, ha introdotto le Renewable Energy Community (REC).

In Italia, la normativa prevede il DL 162/2019 Milleproroghe, convertito nella Legge n. 8/2020, che regolamenta le Comunità Energetiche previste dalla Direttiva RED II. Il D.Lgs. 199/2021 ha attuato la Direttiva RED II sull’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

La delibera ARERA 318/2020/R/eel ha avviato in modo transitorio la regolamentazione dell’energia elettrica condivisa negli edifici o condomini (collettività di consumatori di energia rinnovabile) e all’interno delle comunità di energia rinnovabile.

Con la delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), che disciplina le modalità per valorizzare l’autoconsumo diffuso nelle configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, inclusi le Comunità Energetiche.

Link utili:

ARERA, sezione dedicata al TIAD: https://www.arera.it/it/docs/22/727-22.htm

Gestore dei Servizi Energetici (GSE): https://www.gse.it/servizi-per-te

Contributi spettanti e durata del servizio

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l’energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa.

Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto, dal GSE,

un corrispettivo unitario, individuato come somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione. Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate (variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell’energia elettrica);

La tariffa premio ammonta a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità di energia (condomini).

Al termine del periodo dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti al corrispettivo unitario.

I corrispettivi economici di cui sopra sono riconosciuti a partire dalla data di invio della richiesta di accesso al servizio ovvero a partire da una data successiva (data di entrata in esercizio commerciale), se il Referente intende indicare una data diversa.

È sempre possibile, inoltre, richiedere al GSE la cessione dell’energia prodotta e immessa in rete dagli impianti la cui energia rileva per la configurazione, alle condizioni del Ritiro Dedicato.

La richiesta degli incentivi

Chi vuole beneficiare dei servizi di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica autoconsumata deve presentare una richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) tramite il Referente della Comunità. Dopo aver verificato che tutti i requisiti per accedere ai servizi di incentivazione dell’energia elettrica condivisa siano soddisfatti, il GSE stipula un contratto con il Referente.

L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l’accesso al Portale informatico del GSE e all’Area Clienti o l’utilizzo dell’applicazione “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo”. Alla data di invio dell’istanza la configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle Regole Tecniche.